M-GAS
Secondo quanto disposto dall’art. 3 della Disciplina del Gas naturale:
….
3.5 Il
GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note,
mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai
soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro
il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di
modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per
l’approvazione, sentita l’Autorità.
3.6 La procedura di cui al precedente comma
3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina,
finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo
caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul
sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello
Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità. Qualora il Ministro
non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di
comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva
comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione
mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
PB-GAS
Secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento della Piattaforma per il
bilanciamento del gas
….
3.6 Il GME predispone le proposte di modifica del Regolamento e le rende note,
mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai
soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro
il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di
modifica, adeguatamente motivate, all’ARERA per l’approvazione.
3.7 La procedura di cui al precedente comma 3.6 non si applica nel caso di
interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il
regolare funzionamento della PB-GAS. In questo caso la modifica, disposta dal
GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene
tempestivamente trasmessa all’ARERA per l’approvazione. Qualora l’ARERA non
approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di
comunicazione al GME della determinazione dell’ARERA. Il GME dà tempestiva
comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione
mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
P-GAS
secondo quanto disposto dall’articolo 3 del
regolamento della Piattaforma P-GAS
…
3.4 Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le trasmette,
adeguatamente motivate, al Ministero dello Sviluppo Economico, per
l’approvazione, sentita l’Autorità.
3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di
interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il
regolare funzionamento della P-GAS. In questo caso la modifica, disposta dal
GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene
tempestivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, per
l’approvazione, sentita l’Autorità. Qualora, il Ministero non approvi la
modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME
della determinazione del Ministero. Il GME dà tempestiva comunicazione agli
operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul
proprio sito internet. .
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