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L'articolo 5 del d. lgs. n. 79/99 ha affidato al GME la gestione economica e l'organizzazione
del mercato elettrico da effettuarsi secondo criteri di neutralità, trasparenza,
obiettività, nonchè di concorrenza tra produttori.
Nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico è stato altresì affidato
al GME il compito di organizzare la sede di contrattazione dei certificati verdi
(art. 6 D.M. 24 ottobre 2005) e la sede di contrattazione dei titoli di efficienza
energetica (art. 10 DD.MM. 20 luglio 2004 di seguito integrati e modificati dal
D.M. 21/12/07). Il d.lgs. n. 387/03 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva 2001/77/CE,
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità, detta ulteriori disposizioni in materia di certificati
verdi.
La Direttiva 2003/54/CE (che abroga la precedente Dir. 96/92/CE) stabilisce norme comuni per la generazione,
la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica e definisce,
tra l'altro, le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia
elettrica e l'accesso al mercato.
La legge del 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii. disciplina il riordino del settore
energetico nel suo complesso, determinando, tra l'altro, gli obiettivi generali
di politica energetica, quali la garanzia della sicurezza, flessibilità e continuità
degli approvvigionamenti di energia e la promozione del funzionamento unitario dei
mercati dell'energia.
In data 28 gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge n. 2 che converte, con modificazioni,
il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale.
In data 29 aprile 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il D.M. 29
aprile 2009 recante “Indirizzi e Direttive per la riforma della disciplina del mercato
elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009, n.2.
Impulso all’evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni
di monitoraggio sui mercati elettrici”.
Con cadenza annuale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono determinate
le modalità per la vendita sul mercato dell'energia elettrica, di cui all'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore
dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nonchè le procedure di assegnazione dell’energia
“Cip-6”.
In data 15 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante
“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia”, con la quale, all’art. 30, viene affidata in esclusiva al GME
la gestione economica del mercato del gas naturale da effettuarsi secondo criteri
di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010 ha dato prima
attuazione alle disposizioni di cui alla legge 99/09, affidando al GME l’organizzazione
e la gestione di una Piattaforma di negoziazione di gas naturale attraverso la quale
devono essere offerte quote di gas importato di cui all’articolo 1, comma 1, del
d.m. 19 marzo 2008, denominata P-GAS.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.200 del 27 agosto 2010, il GME ha assunto la gestione
delle offerte nell’ambito della P-GAS delle aliquote delle produzioni di gas dovute allo
Stato ai sensi della Legge 40/07.
Nell’ambito della P-GAS sono altresì ammesse ulteriori offerte di volumi di gas
anche effettuate da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all’articolo
11 della legge 40/2007.
Il Regolamento di funzionamento della P-GAS è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo
economico in data 23 aprile 2010 e successivamente modificato ed integrato con Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il GME è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, comma 25, del D. Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture).
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