Fiscalità

La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 di "Riordino del settore energetico", in vigore dal 28 settembre 2004, detta disposizioni puntuali relativamente al trattamento fiscale delle operazioni effettuate sul sistema del gas. In particolare all’articolo 1 il comma 50 di tale legge dispone:

(…) 50. le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6".

La definizione di "sistema" del gas naturale è contenuta nel Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 contenente "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale". In particolare, all’articolo 2, comma 1, la lettera ee) di tale legge, integrata dall’articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo n. 130 del 13 agosto 2010, individua nel:

(…) ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione, le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas naturale gestiti dal soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


 
I Codici Iva del GME
VENDITE GME S.p.A.:
V1: vendita imponibile aliquota ordinaria
V2: vendita imponibile aliquota ridotta
VR = operazione in reverse charge - art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 - inversione contabile
V3: cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali" non impon. ad IVA ex art.8 D.P.R. 633/72
VE = vendita imponibile aliquota ordinaria alla PA - Scissione dei pagamenti
VF = vendita imponibile aliquota ridotta alla PA - Scissione dei pagamenti
VX = vendita imponibile aliquota ordinaria a non PA - Scissione dei pagamenti
VY = vendita imponibile aliquota ridotta a non PA - Scissione dei pagamenti
VA: operazione comunitaria non soggetta ad IVA art. 7bis co. 3, D.P.R. 633/72 – artt. 38 e 39 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
VB: operazione extracomunitaria non soggetta ad IVA art. 7bis co. 3, D.P.R. 633/72 – artt. 38 e 39 Dir. 2006/112/CE reverse charge Extra UE
VS: Cessioni gas S. Marino art. 71 D.P.R. 633/72
W0: Penalità - non imponibile art. 15, co. 1, n. 1, D.P.R 633/72

ACQUISTI GME S.p.A.:
AR = operazione in reverse charge - art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 - inversione contabile
A6: operazione non soggetta ad IVA art. 38 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
AN: operazione non soggetta ad IVA art. 38 Dir. 2006/112/CE reverse charge Extra UE
AS: cessioni non soggette ai sensi dell’art. 71, co. 2 D.P.R. 633/72

CORRISPETTIVI GME S.p.A.
V1: vendita imponibile aliquota ordinaria
V8: operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
VC: operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE
V3: cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali" non imp. ad IVA ex art.8 D.P.R. 633/72
VE = vendita imponibile aliquota ordinaria alla PA - Scissione dei pagamenti
VX = vendita imponibile aliquota ordinaria a non PA - Scissione dei pagamenti

IVA ad aliquota ridotta e reverse charge transazioni di gas
Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72 stabilisce che l’aliquota IVA ridotta è applicata:
  • al gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • al gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati
    ovvero
  • al gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

Gli operatori italiani, per le vendite di gas effettuate su MGAS, emettono nei confronti del GME, che è in possesso dello status di soggetto passivo rivenditore di cui all’ articolo 7-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fattura senza applicazione dell'IVA.

Il GME per le vendite di gas effettuate su MGAS, nei confronti degli operatori italiani, emetterà fattura, alternativamente:
  • applicando l’aliquota IVA ordinaria;
  • applicando l’aliquota IVA ridotta;
  • non applicando l’IVA qualora gli operatori stabiliti in Italia dichiarino di essere in possesso dello status di soggetto passivo rivenditore;
  • non applicando l'IVA per le vendite ad operatori nazionali qualificati come esportatori abituali;
  • non applicando l’IVA per le vendite ad operatori comunitari ed extracomunitari.

Gli operatori italiani che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta ai sensi del numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/72 devono presentare una dichiarazione attestante la destinazione del gas da acquistare.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE GAS IMMESSO NELLA RETE

 

GME soggetto passivo-rivenditore

Il GME si qualifica soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

 

Reverse Charge Ita, UE, ExtraUE

La territorialità della cessione di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale è disciplinata dall’articolo 7bis, comma 3, del D.P.R. 633/72 che recepisce gli articoli 38 e 39 della Dir. 2006/112/CE e ss.mm.ii..

In particolare, l’art. 7bis, comma 3 del D.P.R. 633/72 prevede che le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio dell’impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.


L’articolo 17, comma 6, lett. d-quater) del D.P.R. 633/72 stabilisce l’applicazione del meccanismo del reverse charge domestico alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

Pertanto, gli operatori stabiliti in Italia che vogliono ricevere fattura in regime di reverse charge devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di soggetto-passivo rivenditore per ciascuna singola offerta presentata e in ogni caso fino a revoca.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO RIVENDITORE

Il GME per le operazioni di acquisto effettuate da operatori stabiliti in Italia e da operatori domiciliati o residenti all’estero riceverà una fattura senza IVA e, mediante il reverse charge, provvederà ad applicare l’IVA ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 633/72.

Per le vendite effettuate dal GME nei confronti di operatori italiani soggetti passivi rivenditori e di operatori comunitari soggetti passivi nel proprio paese, il GME emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA. Sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Per le vendite nei confronti di operatori extracomunitari, il GME emetterà sempre una fattura senza applicazione dell’IVA.


Split payment sulle transazioni di gas
Il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” prevede che, ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA), l’IVA venga corrisposta direttamente all’Erario dal cessionario/committente in relazione ai propri acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali lo stesso non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il GME emetterà fattura con riferimento a tale sistema per le cessioni di gas effettuate dagli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment e che non si siano qualificati, per le medesime operazioni, soggetto passivo-rivenditore ovvero esportatore abituale.

FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE STATUS DI OPERATORE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT


Corrispettivi GME S.p.A.
I corrispettivi del GME S.p.A. sono qualificati come prestazioni di servizi generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Pertanto, il GME emetterà fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto residente in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, nei confronti del quale verrà emessa una fattura senza IVA.

Viceversa il GME emetterà fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese. Sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA.
 
Il GME emetterà fattura per i corrispettivi, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA).

FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE STATUS DI OPERATORE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT