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Operano sulla PB-GAS gli utenti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
k), della Del. ARG/gas 45/11.
Ai fini dell’ammissione alla PB-GAS, gli utenti abilitati sono tenuti a dotarsi
di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici
e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero a disporre di dipendenti o ausiliari
dotati di tale professionalità e competenza.
Tali soggetti, per essere ammessi alla PB-GAS, devono:
1. presentare una
Domanda di ammissione secondo il modello definito in allegato
al
Regolamento, corredata - nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona giuridica - della dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero di altra documentazione sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale, attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda.
2. sottoscrivere un
Contratto di adesione, redatto, secondo il modello definito
in allegato al
Regolamento, e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante (nel caso
di persona giuridica), con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare,
senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento della PB-GAS.
Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente
la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi alla PB-GAS sono
inseriti in un apposito “Elenco
degli operatori ammessi alla PB-GAS” tenuto e gestito dal GME nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
Gli operatori ammessi alla PB-GAS sono tenuti al pagamento di
corrispettivi. L’obbligo del pagamento dei corrispettivi decade solamente
se l’operatore invia al GME formale richiesta di esclusione dal mercato. |
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