|
|
Secondo quanto disposto dall’art. 3 del Testo integrato della Disciplina del
mercato elettrico “Principi generali e modifiche della Disciplina”:
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non
discriminatorie
(...)
3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante
pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati,
fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti
possono far pervenire eventuali osservazioni.
Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica,
adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione,
sentita l’Autorità.
3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi
urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME,
diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene
tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per
l’approvazione, sentita l’Autorità. Qualora il Ministro non approvi
la modifica, la
stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della
determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori
degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito
internet.
|
|
|
Modifiche ordinarie ai sensi dell’articolo 3, comma 3.4 (consultazione)
Modifiche urgenti ex art. 3, comma 3.5
|
|
|
|