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mercato COFER - cos'è
Le Certificazioni di Origine per Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (COFER) sono dei titoli da assegnare ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in relazione all’energia elettrica, effettivamente prodotta e immessa in rete in ciascun anno solare, volti a promuovere la trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile.
 
Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 luglio 2009 “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”  ha previsto, all’articolo 2, che:
 
  • Le imprese di vendita siano tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto (informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita e sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia) includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto.
  • le informazioni relative al mix energetico dell’energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, debbano essere riportate nei siti internet delle società di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall’anno 2010, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale;
  • le società di vendita indichino ai propri clienti finali le informazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, del medesimo decreto (informazioni sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico; risultati di studi volti alla valutazione dell’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell’analisi del ciclo di vita e dei costi esterni), nonché eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia.
 
L’Autorità per l’elettrica il gas ed il sistema idrico (ARERA), a tutela dei consumatori ha approvato un insieme di regole per garantire che l’energia elettrica venduta ai singoli clienti sia effettivamente prodotta da fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte. Ogni singolo cliente che accetta un’ “offerta verde” dovrà ricevere in bolletta l’indicazione del mix di fonti energetiche utilizzato per la sua fornitura, oltre alle informazioni sul mix energetico dell’energia elettrica complessivamente venduta come già previsto all’art. 2 del Decreto Ministeriale 31 luglio.
 
L’ARERA, con il DCO 21/11, ha proposto la definizione di:
 
  1. strumenti per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più contratti di vendita;
  2. ulteriori strumenti per la promozione della trasparenza, evitando di ridurre le possibilità di differenziazione delle offerte e promuovendo i prodotti commerciali che rispondano alle esigenze e alle sensibilità dei diversi clienti finali;
Con riferimento alla precedente lettera a), l’ARERA ha proposto, tra l’altro, di utilizzare, ai fini della verifica, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine previste dal decreto legislativo n. 28/11, i titoli COFER di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009. L’Autorità ha altresì proposto che le società di vendita possano comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita di energia riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da garanzie di origine.
Attraverso la Deliberazione 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 “Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, l’ARERA ha stabilito che ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto. A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.
 
La “garanzia di origine” è il documento di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, il termine “garanzia di origine”, per le finalità di cui al presente provvedimento, coincide con i titoli COFER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009.
 
E’ altresì previsto che le garanzie di origine possano essere negoziate nella sede per la contrattazione delle garanzie di origine predisposta dal GME, ovvero possano essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite le procedure concorrenziali di cui al comma 4.2. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di
negoziazione presso la piattaforma informatica del GME.
 
Le tipologie di COFER negoziabili nella sede per la contrattazione delle garanzie di origine predisposta dal GME sono riferibili alle seguenti fonti energetiche rinnovabili:
  1. idroelettrica;
  2. eolica;
  3. solare;
  4. geotermica;
  5. altro.
Il mercato delle COFER organizzato dal GME garantisce liquidità, trasparenza (i prezzi che si formeranno sul mercato saranno pubblici e accessibili a tutti) e sicurezza (il GME opera sul mercato in qualità di CONTROPARTE CENTRALE e garantisce il buon fine delle operazioni).
 
Le sessioni si svolgono usualmente con cadenza mensile, attraverso negoziazione continua. Le date delle sessioni sono pubblicate nella sezione “Come operare”.

 

 

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