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aspetti contabili e fiscali - fiscalità M-GO
Le compravendite sul mercato delle GO sono qualificate prestazioni di servizio, la cui assoggettabilità IVA dipende dal luogo in cui è stabilito l’operatore acquirente, ai sensi dell’articolo 7ter del D.P.R. 633/72.
Le transazioni con controparti stabilite in Italia verranno fatturate dal GME agli operatori italiani, ovvero da questi ultimi al GME, senza applicazione di IVA; sarà il soggetto acquirente ad applicare il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera d-ter) del D.P.R. 633/72.
Nel caso di vendite effettuate ad operatori esteri comunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di IVA qualora l’acquirente sia soggetto passivo di imposta nel proprio paese. Sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.
Nel caso di vendite effettuate ad operatori extracomunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di imposta ai sensi degli articoli 7ter, comma 1 e 7septies, comma 1 lett. a) del D.P.R. 633/72.
In caso di acquisto sia da operatore comunitario che extracomunitario, il GME riceverà una fattura senza IVA e applicherà l’IVA italiana mediante il reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.P.R. 633/72.
 
 
Corrispettivi GME S.p.A.
I corrispettivi del GME S.p.A. sono qualificati prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.
Pertanto, il GME emetterà fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto residente in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, nei confronti del quale verrà emessa una fattura senza IVA.
Viceversa il GME emetterà fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese. Sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.
Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA.
Gli operatori stabiliti in Italia per i quali trova applicazione, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, sono tenuti a presentare al GME apposita auto-dichiarazione attestante il proprio status in merito.
 
 
I Codici Iva del GME

VENDITE GME S.p.A.:
VQ = operazione in reverse charge - art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 - inversione contabile
V8 = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
VC = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE

ACQUISTI GME S.p.A.
AQ = operazione in reverse charge - art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 - inversione contabile
A7 = cessione UE non soggetta ad IVA art. 44 Dir.2006/112/CE e Articolo 196 della Dir.2006/112/CE reverse charge UE
A8 = cessione extraUE non soggetta ad IVA art. 44 Dir.2006/112/CE e Articolo 196 della Dir.2006/112/CE reverse charge ExtraUE


CORRISPETTIVI GME S.p.A.
V1 = vendita ad operatori nazionali imponibile aliquota ordinaria
V3 = cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali"non impon. ad IVA ex art.8 DPR 633/72
VE = vendita imponibile aliquota ordinaria alla PA - Scissione dei pagamenti
VX = vendita imponibile aliquota ordinaria a non PA - Scissione dei pagamenti
V8 = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
VC = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE

 

 
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