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Ai fini della presentazione delle richieste di registrazione delle
transazioni e dei programmi sulla PCE, l’operatore deve presentare una garanzia
nella forma di fideiussione a prima richiesta che soddisfi i requisiti indicati
nel Regolamento della PCE. In particolare:
- la fideiussione deve essere conforme
al modello allegato al Regolamento della PCE (Allegato 3)
;
- gli aggiornamenti degli importi e/o
del periodo di validità della fideiussione già in essere devono essere effettuati
tramite lettera di aggiornamento della fideiussione, conforme al modello allegato
al Regolamento della PCE (Allegato 4);
Gli operatori del mercato elettrico che siano anche operatori della piattaforma
conti energia hanno la possibilità di presentare una fideiussione secondo l’Allegato 3 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo
l’Allegato 7 del Testo integrato della disciplina del mercato
elettrico, nonché di aggiornare l’importo della stessa, e/o il periodo di validità
nel caso di fideiussioni presentate secondo l’allegato 7, tramite presentazione
di una lettera di aggiornamento (Allegato 4 ovvero, nel caso di fideiussione prestata secondo
l'Allegato 7, Allegato 8 del testo integrato della disciplina del Mercato
Elettrico)
L’operatore che abbia presentato una garanzia
fideiussoria al GME, conforme al modello di cui all’Allegato 3 e/o Allegato 7 del
Testo integrato della disciplina del mercato elettrico , può destinare parte di
detta garanzia anche a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla
PCE, presentando al GME , rispettivamente il modello di ripartizione garanzia MPE - MTE/CDE - PCE ovvero il
modello di ripartizione garanzia MPE - PCE reso secondo
le modalità definite nelle DTF (DTF n. 04 rev 02 ME; DTF n. 10 rev 02 PCE).
Regime transitorio - Fideiussioni prestate secondo l'allegato 5 al testo integrato
della disciplina del mercato elettrico, in vigore sino al 31 ottobre 2009
L’operatore che abbia presentato una garanzia fideiussoria al GME, conforme
al modello di cui all’Allegato 5 del Testo integrato della disciplina del mercato
elettrico, in vigore fino al 31 ottobre 2009, può continuare ad utilizzare tale
garanzia nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 138 , comma 138.2, del Testo
Integrato della disciplina del mercato elettrico, ai soli fini della presentazione
di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazione sulla PCE. Gli aggiornamenti
degli importi e/o del periodo di validità di tale fideiussione devono essere effettuati
tramite lettera di aggiornamento della fideiussione, conforme al modello allegato
al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (Allegato 8), previa presentazione all’Istituto affidatario
del GME del modello di modifica della fideiussione bancaria MPE - PCE.
L'operatore, che abbia adeguato la fideiussione ai sensi dell’articolo 138, comma
138.2, della Disciplina può destinare parte di detta garanzia a copertura delle
partite economiche che possono sorgere sulla PCE, presentando al GME il modello di ripartizione garanzia MPE - PCE reso secondo
le modalità definite nelle DTF (DTF n. 04 rev 02 ME; DTF n. 10 rev 02 PCE). Qualora, invece, l’operatore non
abbia provveduto ad adeguare la fideiussione ai sensi dell’articolo 138, comma 138.2,
della Disciplina, può destinare parte della garanzia a copertura delle partite economiche
che possono sorgere sulla PCE, presentando al GME, fino allo spirare del termine
di validità e di efficacia della stessa, il modello di ripartizione garanzia MPE - PCE ante 31 ottobre 2009.
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