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Corrispettivi TEE
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. definisce annualmente la misura dei corrispettivi che gli operatori del Mercato TEE e/o del Registro TEE versano a fronte dei servizi forniti. Tale misura è pubblicata sul sito internet del GME ai sensi dell’articolo 6, comma 6.2, delle Regole di funzionamento del mercato dei TEE e dell’articolo 7, comma 7.3, del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei TEE.

Di seguito si riporta la misura dei corrispettivi per l’anno 2024.
La misura dei corrispettivi prevede un corrispettivo variabile di € 0,1 (+ IVA ove applicabile) per ciascun TEE scambiato.

Il corrispettivo variabile viene applicato all’acquirente e al venditore sia per le transazioni concluse bilateralmente che per quelle perfezionate sul mercato organizzato.
 
I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili sono il trimestre gennaio-marzo, il trimestre aprile-giugno, il trimestre luglio-settembre e il trimestre ottobre-dicembre.
Per ciascun periodo di fatturazione, il GME emetterà fattura nei confronti dell’operatore entro i sette giorni successivi al periodo di riferimento. Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, dal GME agli operatori attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Il relativo pagamento andrà effettuato entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.
Il pagamento dei corrispettivi andrà effettuato sul conto corrente intestato al GME presso la:

Banca Popolare di Sondrio
Società Cooperativa per Azioni
Viale Cesare Pavese, 336
00144 – Roma


IBAN IT19 B056 9603 2110 0000 7200 X26
CODICE SWIFT POSOIT22



Regime fiscale dei corrispettivi e obblighi di comunicazione

I corrispettivi dovuti su MTEE e sul registro TEE sono qualificati come prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente.
Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di “esportatore abituale” ai sensi dell’Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 inviando al GME la relativa dichiarazione di intento redatta ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, e ss.mm.ii., ed allegata documentazione; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Nel caso in cui l’operatore italiano intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di servizi senza applicazione dell’IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione di intento e l'allegata documentazione alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l’ordinario regime IVA.

Gli operatori stabiliti in Italia per i quali trova applicazione, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, sono tenuti a presentare al GME apposita auto-dichiarazione attestante il proprio status in merito.

Qualora l’entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni/registrazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE e/o sul Registro dei TEE sia diversa dall’entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l’operatore risulta ammesso al MTEE e/o al Registro dei TEE, l’operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, è tenuto a comunicare al GME l’entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni/registrazioni in acquisto e/o in vendita sul MTEE e/o sul Registro dei TEE secondo il modello disponibile sul sito internet del GME.

L’operatore del MTEE in quanto iscritto al Registro dei TEE, dovrà rendere la dichiarazione anche con riferimento al Registro dei TEE, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME.

L’operatore che è esclusivamente iscritto al Registro dei TEE dovrà rendere la dichiarazione solo con riferimento al Registro dei TEE, utilizzando il seguente modello.

Ogni eventuale successiva variazione circa fatti, stati e qualità che sia tali da comportare la modifica dei dati e delle indicazioni riportate in tali dichiarazioni andrà comunicata al GME tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L’inserimento dei dati e delle informazioni in esse contenute nelle predette dichiarazioni produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle richieste da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all’aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall’operatore.

 
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