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monitoraggio - remit - corrispettivi

Corrispettivi per i servizi resi dal GME

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. definisce entro il 15 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la struttura e la misura dei corrispettivi relativi ai servizi offerti dal GME nell’ambito della piattaforma PDR. Tali informazioni sono pubblicate sul sito internet del GME.

Di seguito si riporta la misura dei corrispettivi valida a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, nonché dei corrispettivi per l’anno 2023.

Struttura e misura dei corrispettivi per i servizi resi dal GME
RRM SERVIZIO PDR* CORRISPETTIVO 2023 CORRISPETTIVO 2024
No GME / other Download report dati in formato ACER 500 €/anno (oltre IVA, ove applicabile) 500 €/anno (oltre IVA, ove applicabile)
GME Data Reporting (solo dati GME) 1.000 €/anno (oltre IVA, ove applicabile) 1.000 €/anno (oltre IVA, ove applicabile)
GME Data Reporting (dati GME + Upload dati esterni) 1.000 €/anno (oltre IVA, ove applicabile) 1.000 €/anno (oltre IVA, ove applicabile)

* I servizi si intendono riferiti, a scelta dell’operatore in sede di contratto, sia a ordini che a transazioni.

Tali corrispettivi non sono tra loro cumulativi, indipendentemente dalla tipologia/quantità di servizi selezionati.

Il valore del corrispettivo applicato è indipendente dal numero di mercati dove le operazioni oggetto di reporting vengono eseguite (ad esempio, attivando il Data Reporting sia su MPE, MTE, e M-GAS il GME fatturerà all’operatore un solo corrispettivo, attualmente pari a 1.000 €/anno oltre IVA, ove applicabile).

Nel caso di attivazione del servizio di Download per alcuni mercati, e del servizio Data Reporting per altri, il GME fatturerà all’operatore un corrispettivo pari al maggiore tra i corrispettivi relativi ai singoli servizi selezionati da tale operatore (ad esempio, attivando il Data Reporting su MPE e MTE, e il servizio Download su M-GAS, il GME fatturerà all’operatore un solo corrispettivo, attualmente pari a 1.000 €/anno oltre IVA, ove applicabile).

Corrispettivi dovuti ad ACER ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2019/942

In base a quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2019/942, la Commissione Europea (CE) determina l’ammontare e le relative modalità di pagamento dei corrispettivi che devono essere corrisposti ad ACER, inter alia, a copertura dei costi dalla stessa sostenuti per le attività connesse alla raccolta, trattamento, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni trasmesse, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento REMIT, dagli operatori di mercato o dai soggetti che effettuano la predetta comunicazione per loro conto.
A seguito dell’adozione della Decisione (UE) 2020/2152 della CE del 17 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 dicembre 2020, ciascun RRM, in qualità di soggetto abilitato ad offrire il servizio di Data Reporting agli operatori di mercato, deve corrispondere annualmente ad ACER un corrispettivo articolato in:

  • una componente fissa (“enrolment fee”): pari a 9 mila euro;
  • una componente variabile (“records based-fee”): dipendente dal numero di record trasmessi ad ACER nell’anno precedente nonché dalla loro complessità. Il calcolo di tale fee è effettuato sulla base di due differenti data cluster:
    • il data cluster 1, che include tutte le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, compiute da ciascun operatore avvalendosi di uno specifico Organized Market Place (OMP) e tutte le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 relativie a ciascun operatore;
    • il data cluster 2, che include tutte le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) compiute da ciascun operatore al di fuori di un OMP.

L’ammontare della records based fee - determinato per ciascun anno sulla base dei record di transazioni trasmessi ad ACER nell’anno precedente - è rettificato, in aumento o in diminuzione, di un ammontare pari alla differenza tra quest’ultimo e la records based fee determinata sulla base dei record di transazioni effettivamente trasmessi ad ACER nell’anno in corso.

Con riferimento alla suddetta componente variabile, l’importo da corrispondere è calcolato sulla base delle fasce individuate nelle seguenti tabelle:

Numero di transazioni per RRM e per operatore con riferimento al data cluster 1 Corrispettivo annuo (euro)
da 1 a 1.000 250
da 1.001 a 10.000 500
da 10.001 a 100.000 1.000
da 100.001 a 1.000.000 2.000
da 1.000.001 a 10.000.000 4.000
da 10.000.001 a 100.000.000 8.000
oltre 100.000.000 16.000
Numero di transazioni per RRM e per operatore con riferimento al data cluster 2 Corrispettivo annuo (euro)
da 1 a 100 250
da 101 a 1.000 500
da 1.001 a 10.000 1.000
da 10.001 a 100.000 2.000
da 100.001 a 1.000.000 4.000
da 1.000.001 a 10.000.000 8.000
oltre 10.000.000 16.000

Ai fini della definizione del corrispettivo che gli operatori versano al GME, a copertura di quanto il GME in qualità di RRM deve corrispondere ad ACER:

  • l’enrolment fee è ripartita in parti uguali tra tutti gli operatori PDR che usufruiscono del servizio di Data Reporting ovvero del servizio di Data Reporting con Upload dati esterni. A ciascuno dei predetti operatori sarà pertanto addebitato un importo pari a 28,48 euro/anno oltre IVA, ove applicabile;
  • la records based-fee è quantificata singolarmente per ciascuno dei predetti operatori PDR sulla base dei suddetti criteri individuati dalla CE e addebitata agli stessi unitamente all’importo dell’IVA, ove applicabile.
 
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