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mercati carburanti

Il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, in recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 - recante l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - pone l'obiettivo di rafforzare la legislazione nazionale in materia di scorte petrolifere di sicurezza, nonchè di promuovere il livello di concorrenza nel settore petrolifero, ampliando le opportunità di offerta e di approvvigionamento di servizi logistici e di prodotti petroliferi.

Nell'ambito degli interventi pro-concorrenziali promossi dal d.lgs. 249/2012, il GME è stato investito del compito di sviluppare le seguenti due piattaforme di mercato:

  • Piattaforma di mercato della logistica petrolifera di oli minerali, finalizzata a facilitare la negoziazione di capacità logistiche di breve, medio e lungo termine (P-LOGISTICA), i cui principi di costituzione sono stati definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 249/2012, con Decreto direttoriale n.16618 del 9 agosto 2013.
  • Piattaforma di mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi, finalizzata a favorire la negoziazione di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione , i cui principi di costituzione sono stati definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012, con Decreto direttoriale n.16617 del 9 agosto 2013.

Con riferimento alla logistica petrolifera, il d.lgs. 249/2012 prevede inoltre che:

  • (art. 21, comma 2, del d.lgs. 249/2012) i soggetti che a qualunque titolo detengono, sul territorio nazionale, capacità di stoccaggio di oli minerali, anche non utilizzata, relativa a depositi la cui capacità sia superiore a 3000 metri cubi, comunichino annualmente al GME i dati relativi alle capacità nella propria disponibilità secondo il modello di rilevazione approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (decreto direttoriale 17371/2013).
  • (art. 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012) con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di approvazione della disciplina di funzionamento della P-LOGISTICA siano altresì disposte le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali comunicano al GME i dati sulla capacità mensile.

Nel dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale 5 luglio 2017, n. 17433 - recante approvazione della disciplina di funzionamento della P-LOGISTICA - ha definito le modalità secondo le quali i soggetti sottoposti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, devono effettuare la comunicazione dei dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali. Con successiva Circolare n. 1612 del 19-01-2018, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del succitato decreto, sono state definite le indicazioni necessarie per la compilazione, da parte dei soggetti obbligati, dei modelli di rilevazione dei dati sulla capacità mensile di stoccaggio e di transito di oli minerali nel periodo transitorio di sperimentazione della P-Logistica.

 

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