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27/09/2016
Data di avvio del settlement settimanale sui mercati dell’energia MGP, MI e sulla PCE

Con il Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 223 del 23 settembre 2016 (nel seguito: D.M. 21-09-2016) e con Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 501/2016/R/EEL, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AEEGSI hanno approvato, rispettivamente, le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (nel seguito: Disciplina ME) e al Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine (nel seguito: Regolamento PCE), al fine di disciplinare:

  1. le nuove regole inerenti la gestione dei pagamenti su base settimanale (W+1) sui mercati dell’energia MGP, MI e sulla PCE e
  2. l’adozione del SEPA Direct Debit Business To Business (nel seguito: SDD B2B) quale strumento di settlement del mercato elettrico (ad esclusione del MSD) e della PCE.

Nel disporre l’approvazione, sia il Decreto 21-09-2016, che la Deliberazione 501/2016/R/EEL hanno previsto che la data di entrata in vigore, rispettivamente, della Disciplina ME e del Regolamento PCE sia differita rispetto alla data di approvazione, al fine di garantire agli operatori ME un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni e svolgere tutti gli adempimenti funzionali all’avvio del nuovo sistema di fatturazione e di settlement.
Pertanto, si comunica che la data di avvio del settlement settimanale sui mercati dell’energia MGP, MI e sulla PCE  è il 1 dicembre, con riferimento a tutte le partite economiche relative a transazioni il cui giorno di flusso sottostante è coincidente o successivo al 1° dicembre, trovando applicazione la nuova Disciplina ME modificata dal D.M. 21-09-2016, il nuovo Regolamento PCE nonché le corrispondenti Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF).
Al riguardo, si rammenta che le transazioni su MGP, MI e registrate su PCE relative ad un giorno di flusso antecedente al 1° dicembre e non ancora regolate alla data di avvio del settlement settimanale, riferite ai due mesi antecedenti il go live del nuovo ciclo di regolazione, manterranno invariate le tempistiche e modalità di fatturazione e continueranno ad essere regolate attraverso SEPA Credit Transfer con Priority (ex BIR) o procedure equivalenti.
Tuttavia, il settlement delle posizioni nette determinate a seguito delle operazioni di fatturazione, con esclusivo riferimento alle transazioni su MGP e MI relative ad un giorno di flusso antecedente al 1° dicembre, avverrà eccezionalmente attraverso la suddivisione in 4 rate di pari importo che saranno regolate mensilmente a partire dal mese di avvio del MGP, MI e PCE in W+1, fino al quarto mese successivo al predetto mese di avvio. Il CCT sulla PCE relativo ad un giorno di flusso antecedente al 1° dicembre verrà, invece, regolato per intero secondo le scadenze e le modalità in vigore nel periodo a cui le partite si riferiscono.
Come evidenziato in occasione del comunicato del 23 settembre 2016,  gli operatori già ammessi al mercato elettrico nonché alla PCE avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Disciplina ME ovvero del Regolamento PCE , ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) dei rispettivi contratti di adesione.
Si precisa che il recesso avrà efficacia solo una volta che l’operatore avrà provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dalla partecipazione al ME ovvero alla PCE nei confronti del GME. Ai fini dell’esercizio del recesso, si ricorda che trascorsi 15 giorni dalla pubblicità legale delle modifiche alla Disciplina ME ovvero al Regolamento PCE senza che l’operatore abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal relativo contratto, le predette modifiche si intenderanno tacitamente accettate. Fatte salve le negoziazioni ovvero le registrazioni effettuate ai fini dell’efficacia del recesso, l’effettuazione di negoziazioni sul ME ovvero di registrazioni sulla PCE in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni possono costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del contraente alle obbligazioni assunte sul ME e sulla PCE.
Si rammenta che per la richiesta di restituzione delle garanzie, di cui all’articolo 80 della Disciplina ME, ovvero dell’articolo 57 del Regolamento PCE è necessario inviare la richiesta su carta intestata a firma di un legale rappresentante, tramite PEC all’indirizzo gme@pec.mercatoelettrico.org indicando l’ammontare del deposito o i dati della garanzia bancaria da restituire (istituto fideiubente, numero di riferimento, importo e l’operatore nell’interesse del quale è stata rilasciata nonché l’indirizzo presso il quale fare recapitare l’originale del documento). A seguito della ricezione della siffatta richiesta il GME effettuerà le opportune verifiche e procederà alla restituzione del documento originale qualora la garanzia risultasse libera da impegni o, viceversa, vi procederà solo una volta che gli stessi verranno regolarizzati.

 
Disciplina del mercato elettrico

Regolamento PCE



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