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consultazioni - PCE
Secondo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
“Principi generali e modifiche del Regolamento”:

3.1. Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
...

3.5. Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all’ARERA per l’approvazione.
3.6. La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all’ARERA per l’approvazione. Qualora l’ARERA non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell’ARERA. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
 
  Modifiche ordinarie ai sensi dell’art. 3 comma 3.5 (consultazione)
Modifiche urgenti ai sensi dell’art. 3 comma 3.6
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