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normativa di riferimento provvedimenti autorità regole dei mercati
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L'articolo 5 del d. lgs. n. 79/99 ha affidato al GME la gestione economica e l'organizzazione del mercato elettrico da effettuarsi secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori.

Nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico è stato altresì affidato al GME il compito di organizzare la sede di contrattazione dei certificati verdi (art. 6 D.M. 24 ottobre 2005) e la sede di contrattazione dei titoli di efficienza energetica (art. 10 DD.MM. 20 luglio 2004 di seguito integrati e modificati dal D.M. 21/12/07). Il d.lgs. n. 387/03 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, detta ulteriori disposizioni in materia di certificati verdi.

La Direttiva 2003/54/CE (che abroga la precedente Dir. 96/92/CE) stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica e definisce, tra l'altro, le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica e l'accesso al mercato.

La Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 (che abroga la precedente Dir. 98/30/CE) stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

La Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) stabilisce norme sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La legge del 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii. disciplina il riordino del settore energetico nel suo complesso, determinando, tra l'altro, gli obiettivi generali di politica energetica, quali la garanzia della sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia e la promozione del funzionamento unitario dei mercati dell'energia.

In data 28 gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge n. 2 che converte, con modificazioni, il decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti–crisi il quadro strategico nazionale.

In data 29 aprile 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il D.M. 29 aprile 2009 recante “Indirizzi e Direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009, n.2. Impulso all’evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici”.  

Con cadenza annuale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono determinate le modalità per la vendita sul mercato dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nonché le procedure di assegnazione dell’energia “Cip–6”.

In data 15 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, con la quale, all’art. 30, viene affidata in esclusiva al GME la gestione economica del mercato del gas naturale da effettuarsi secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010 ha dato prima attuazione alle disposizioni di cui alla legge 99/09, affidando al GME l’organizzazione e la gestione di una Piattaforma di negoziazione di gas naturale attraverso la quale devono essere offerte quote di gas importato di cui all’articolo 1, comma 1, del d.m. 19 marzo 2008, denominata P–GAS.

Con successivo Decreto del 23 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con le quali le autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione europea relative a contratti di durata superiore a un anno, rilasciate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2011, dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta di una quota di gas naturale presso la piattaforma di negoziazione del GME di cui al decreto 18 marzo 2010 (P–GAS).

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.200 del 27 agosto 2010, il GME ha assunto la gestione delle offerte nell’ambito della P–GAS delle aliquote delle produzioni di gas dovute allo Stato ai sensi della Legge 40/07.

Nell’ambito della P–GAS sono altresì ammesse ulteriori offerte di volumi di gas anche effettuate da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all’articolo 11 della legge 40/2007.

Il Regolamento di funzionamento della P–GAS è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 23 aprile 2010 e successivamente modificato ed integrato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 introduce, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso l’implementazione di nuova capacità di stoccaggio.

Nel Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 – recante “Misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della Legge 23 luglio 2009, n.99” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 (Suppl. Ordinario n. 195) del 18 agosto 2010, è stato previsto, tra l’altro:

  • al fine di incrementare la liquidità dell’istituenda borsa del gas, l’obbligo per i soggetti investitori di offrire in vendita sui mercati del GME i quantitativi di gas resi a loro disponibili nel periodo invernale e acquistati in estate a prezzi estivi;
  • che l’ARERA definisca, entro il 28 febbraio 2011, la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale su indirizzi del Ministero, in maniera tale che essa sia applicata a far data dall’1 aprile 2011;
Il d.lgs. n. 130/10 è intervenuto, inoltre, sugli aspetti fiscali relativi all’IVA della costituenda borsa del gas. Tali modifiche consentono di uniformare le tempistiche di fatturazione e l’individuazione del momento impositivo ai fini dell’IVA relative al mercato del gas con quelle attualmente previste per il mercato elettrico.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2010 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l’anno 2011, stabilisce l'assegnazione delle capacità di trasporto giornaliere sulla frontiera con la Slovenia mediante l'applicazione del meccanismo di Market Coupling.

In data 31 luglio 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito con Decreto i “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”.

Il Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 relativo all "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" fornisce, tra l’altro, nuove indicazioni relative alla gestione delle Garanzie d’origine.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, emanato di concerto con Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e recante "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"; fornisce indicazioni, tra l’altro, in tema di gestione delle Garanzie d’Origine. In applicazione delle disposizioni previste da tale DM, in data 30 giugno 2016 è cessata l’operatività dei sistemi e delle piattaforme di negoziazione relative al Mercato dei certificati verdi (MCV) ed alla Piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi (PBCV).

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 ha affidato al GME la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale.

In data 5 settembre 2011 il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito con Decreto i criteri e le modalità di incentivo applicabili agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento attraverso il rilascio da parte del GSE S.p.A. di certificati bianchi di tipo II (TEE–II CAR).

Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, ai sensi del quale è disposto il passaggio dall’ARERA al GSE S.p.A. delle attività di gestione del meccanismo di certificazione dei progetti di risparmio energetico presentati per l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 di recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 ha introdotto le seguenti principali disposizioni:

  • l’obbligo per i soggetti che in ciascun anno abbiano immesso in consumo prodotti petroliferi oltre la soglia delle 50 mila tonnellate, di concorrere al conseguimento nell’anno successivo dell’obiettivo nazionale – determinato dal Ministero dello Sviluppo Economico – di scorte di prodotti petroliferi, equivalente al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio;
  • l’istituzione dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), le cui funzioni, affidate alla società Acquirente Unico S.p.A., consistono nell’acquisizione, detenzione, gestione, trasporto e vendita delle scorte petrolifere detenute in territorio italiano;
  • al fine di promuovere il livello di concorrenza nel settore petrolifero ed ampliare le opportunità di offerta e di approvvigionamento di servizi logistici e di prodotti petroliferi, soprattutto a vantaggio di operatori di piccole dimensioni, ha affidato al GME lo sviluppo de:
  1. la piattaforma di mercato della logistica petrolifera di oli minerali finalizzata a favorire la negoziazione di capacità logistiche di breve, medio e lungo termine.

    Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 249/2012, con Decreto direttoriale n.16618 del 9 agosto 2013, è stata approvata la costituzione, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), della piattaforma di mercato per l’incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera.

    Ai fini dell’avvio della piattaforma logistica di oli minerali ed in particolare della costituzione del set informativo funzionale all’avvio della stessa, l’art. 21, comma 2, del d.lgs. 249/2012 prevede l’obbligo in capo ai soggetti che a qualunque titolo detengono capacità di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale in depositi di capacità superiore a 3.000 mc, di comunicare al GME i dati relativi a tali capacità, secondo il modello di rilevazione approvato con Decreto direttoriale del 30 maggio 2013 n. 17371 (per maggiori dettagli vai alla sezione Mercati Carburanti/PDC–oil).

    Inoltre, l'art. 21, comma 3, del d.lgs. 249/2012, prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono disposte le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti.

  2. la piattaforma di mercato all’ingrosso dei prodotti petroliferi finalizzata a favorire la negoziazione di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.

Ai sensi dell’art. 22, comma 1 del d.lgs. 249/2012, con Decreto direttoriale n.16617 del 9 agosto 2013, è stata approvata la costituzione, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi

Con decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il testo della Disciplina del mercato del gas, rinviando a successivo decreto la determinazione della data di avvio a regime del mercato a termine fisico.

Con decreto 9 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato la data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale (MTGAS), disponendo altresì che a decorrere da tale data il mercato del gas, costituito dall’insieme del mercato a pronti e del mercato a termine, è regolato dalla Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con D.M. 6 marzo 2013, che sostituisce integralmente il Regolamento del mercato del gas approvato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 26 novembre 2010.

Ai fini dello svolgimento dell’attività di monitoraggio dei mercati energetici all’ingrosso attribuita dal REMIT all’ARERA, l’articolo 22 della legge 161 del 30 ottobre 2014, prevede che l’ARERA, per lo svolgimento di indagini relative ai casi di sospetta violazione dei divieti di insider trading e di manipolazione di mercato, nonché di mancato ottemperamento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, possa avvalersi della collaborazione del GME con riferimento ai mercati da questo gestiti, coordinando la propria attività anche con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il GME è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 25, del D. Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Con decreto dell’11 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere n. 83/2016/I/GAS), ha approvato le modifiche relative alla Disciplina del mercato del gas naturale (MGAS) recanti le nuove regole di gestione dei pagamenti su base settimanale.

Con decreto 19 luglio 2016 il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere n.380/2016/I/eel), ha approvato le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, riguardanti l’introduzione nell’ambito del mercato a pronti dell’energia elettrica gestito dal GME, di un nuovo segmento per la negoziazione di prodotti giornalieri (Mercato dei Prodotti Giornalieri – MPEG).

Con Decreto del 21 settembre 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 223 (nel seguito: D.M. 21–09–2016) sono state approvate le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico introdotte al fine di disciplinare:

  1. le nuove regole inerenti la gestione dei pagamenti su base settimanale (W+1) sui mercati dell’energia MGP, MI;
  2. l’adozione del SEPA Direct Debit Business To Business (SDD B2B) quale strumento di settlement del mercato elettrico (ad esclusione del MSD).

Con decreto 16 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere n. 586/2016/I/GAS), ha approvato le modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale (MGAS), funzionali all’avvio del sistema di bilanciamento gas secondo l’assetto transitorio di cui all’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione ARERA 312/2016/R/GAS.

Con decreto 13 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere 3 marzo 2017 n. 98/2017/I/GAS), ha approvato le modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale (MGAS), ai fini dell’attuazione della fase di regime del nuovo sistema di bilanciamento gas di cui alla deliberazione ARERA 312/2016/R/GAS.

Con decreto MISE 5–7–2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 183 del 07–08–2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il Regolamento di funzionamento della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera (P–LOGISTICA), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 21.3, del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012. Nel medesimo decreto sono altresì contenute le disposizioni funzionali all'avvio del periodo transitorio di sperimentazione della piattaforma, nonchè alla comunicazione dei dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali.

Con decreto 11 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere 22 dicembre 2016 n. 784/2016/I/EFR), ha approvato gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale per gli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, nonché stabilito criteri, condizioni e modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali per l'accesso al medesimo meccanismo.

Con decreto 18–12–2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere 30–11–2017 n. 804/2017/I/GAS), ha approvato le modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale (MGAS) funzionali: i) al superamento delle modalità transitorie di gestione del MGS di cui alla deliberazione ARERA 66/2017/R/GAS; ii) ad adeguare la medesima Disciplina a quanto successivamente disposto dall’ARERA con deliberazione 349/2017/R/GAS; iii) ad uniformare la “contract size” dei prodotti attualmente quotati su MGP–GAS, MI–GAS, MPL e MT–GAS a quella adottata sui principali mercati del gas europei.

Con decreto 2 agosto 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (Parere 309/2019/I/COM) ha approvato le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico e alla Disciplina del mercato del gas naturale aventi ad oggetto: i) nuove regole inerenti la gestione integrata delle garanzie sui mercati dell’energia, MGP e MI, e sul mercato spot del gas; ii) semplificazione dei processi operativi e gestionali connesse alle forme di garanzia previste.

Con Decreto 12 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Parere n. 496/2019/I/COM), ha approvato le modifiche alla Disciplina del MGAS, al Testo Integrato della Disciplina del ME e al Regolamento della P–GAS. In particolare, le modifiche ai succitati testi regolatori hanno riguardato:

  1. l’introduzione, sul MGP–GAS, del “prodotto weekend” (MGAS);
  2. il recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione 451/2019/R/GAS (MGAS);
  3. l’abrogazione di ogni riferimento alla piattaforma CDE (ME e MGAS);
  4. alcuni adattamenti di carattere operativo connessi all’adozione del codice EIC da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (MGAS e P–GAS).

Con Decreto del 02/04/2020 la Direzione Generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello Sviluppo Economico (DGAECE) ha approvato - ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, del D.M. 10 ottobre 2014, come successivamente modificato ed integrato dal D.M. 2 Marzo 2018 - le Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (MCIC) nell’ambito delle quali sono disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle sessioni di contrattazione dei CIC.

Con Decreto n. 257, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 158 del 3 luglio 2021, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - previo parere favorevole espresso dall’ARERA con Deliberazione n.218/2021/R/eel - ha approvato le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico predisposte dal GME ai fini dell’integrazione del mercato elettrico italiano con il Single Intra-Day Coupling europeo (SIDC) e dell'avvio del progetto Cross Border Intraday (XBID) sulle frontiere italiane, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2015/1222 (Regolamento CACM).
In particolare, le modifiche approvate dal soprarichiamato Decreto hanno previsto che la negoziazione dell’energia sul mercato infragiornaliero italiano avvenga:

  • secondo la modalità di contrattazione continua, nell’ambito del progetto XBID;
  • secondo la modalità di contrattazione ad asta, nell’ambito delle Complementary Regional Intraday Auctions (CRIDA), ai sensi di quanto disposto dall’Art. 63 del Regolamento CACM e dalle Deliberazioni 174/2019/R/EEL e 210/2019/R/EEL.

Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199 (D.lgs. 8 novembre 2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021, entrato in vigore in data 15 dicembre 2021, il Governo italiano ha introdotto talune disposizioni per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, prevedendo, inter alia: i. la promozione degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (nel seguito: Power Purchase Agreements o PPA); ii. l’estensione del sistema delle "garanzie di origine" (nel seguito: GO) oltre all’energia elettrica anche ad ulteriori fonti di produzione di energia rinnovabile. In particolare:

  • con riferimento ai PPA, l’art.28 del D.lgs. 8 novembre 2021 ha assegnato al GME la realizzazione e gestione di una bacheca informatica (BACHECA PPA) con lo scopo di: i) promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili; ii) assolvere all’obbligo di registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai contratti PPA conclusi al di fuori della bacheca stessa;
  • con riferimento alle GO, l’art.46 del D.lgs. 8 novembre 2021 ha previsto, tra l’altro: i) che ogni GO, corrispondente ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili, indichi se riguarda l'energia elettrica, il gas (incluso il biometano), l'idrogeno ovvero i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento; ii) che le GO siano valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica e, qualora non annullate, scadono al più tardi decorsi diciotto mesi; iii) che le garanzie di origine possano essere valorizzate economicamente nell’ambito della piattaforma di scambio (P-GO) organizzata e gestita dal GME.

Con Decreto Ministeriale 16 settembre 2022 n. 341, entrato in vigore in data 10 ottobre 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in attuazione di quanto previsto dall’Articolo 16-bis del Decreto Legge n.17/2022, ha stabilito le modalità di cessione dell’energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (nel seguito: GSE) ai clienti finali “prioritari”, individuati secondo i criteri stabiliti dall’Articolo 16-bis, comma 3, lett. c) del citato Decreto Legge. In particolare, tale Decreto Ministeriale prevede che il GSE ceda l’energia elettrica nella propria disponibilità, al prezzo stabilito dall’Art. 4, comma 3 del medesimo provvedimento, attraverso procedure di assegnazione da svolgersi sulla bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (BACHECA PPA), organizzata e gestita dal GME. Dette procedure di assegnazione prevedono, inter alia, l’applicazione di un criterio di assegnazione pro quota rispetto alle offerte di acquisto presentate dai clienti prioritari, in esito alle quali, il GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario, un contratto di cessione per differenza a due vie, della durata di tre anni.

Con il Decreto Ministeriale 16 marzo 2023 n. 107 (D.M. 16 marzo 2023), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 24 aprile 2023, entrato in vigore in data 14 aprile 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riformato le precedenti disposizioni - adottate con D.M. 10 ottobre 2014 - relative alle modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In particolare, il D.M. 16 marzo 2023, nel confermare - ai fini dell’assolvimento dell’obbligo - lo strumento dei CIC, ha definito una nuova struttura e classificazione degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, determinando, di conseguenza, l’introduzione di ulteriori tipologie di CIC ad integrazione di quelle precedentemente previste.

 
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