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18/11/2008
Documento in consultazione: proposta di modifica ai sistemi di garanzia e regolazione dei pagamenti adottati dal GME
Proposta di modifica del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico e del Regolamento della piattaforma dei Conti Energia
 
 
1.       Premessa
 
Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, è stato approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Testo integrato), come successivamente modificato ed integrato con D.M. 15 giugno 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007, e con le modifiche urgenti adottate, in data 4 maggio 2007, dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME), ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato ed approvate, in via definitiva, con D.M. 17 settembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2008, Supplemento Ordinario n. 233.
Ai sensi dell’articolo 17 della Delibera n. 111/06, il GME ha predisposto lo schema di Regolamento della piattaforma dei conti energia (di seguito PCE) positivamente verificato con determinazione della Direzione Mercati dell’AEEG in data 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato
 
Il sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti adottato dal GME per il mercato elettrico e per la piattaforma dei conti energia è disciplinato, rispettivamente, dal Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico e dal Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine. Le modalità di funzionamento ed in particolare le tempistiche dei pagamenti sono sia per il mercato elettrico sia per la PCE indicate nelle disposizioni tecniche di funzionamento (DTF).
 
Nell’ottica di accogliere le richieste da tempo formulate dagli operatori in ordine alla necessità di rendere il sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti più flessibile e meno oneroso il GME ha analizzato differenti possibili modifiche all’attuale sistema. La fattibilità delle differenti alternative analizzate è stata verificata con l’obiettivo di lasciare inalterata l’attuale solidità e affidabilità del mercato in termini di rischio sopportato dagli operatori e dal GME, in quanto controparte centrale.
 
Alla luce delle analisi effettuate e considerato l’attuale contesto normativo, la copertura del controvalore totale del debito maturato dagli operatori tramite fideiussioni a prima richiesta è la via più sicura per garantire l’affidabilità del mercato. Da tali analisi è, inoltre, emerso che modifiche al quadro normativo che consentano al GME di valutare sistemi di garanzia alternativi alle fideiussioni a prima richiesta richiedono, in ogni caso, una riduzione della tempistica dei pagamenti allineandola a quella dei mercati più avanzati.
 
Il GME ha analizzato la possibilità di ridurre tale tempistica con la duplice finalità di ridurre l’onerosità del sistema di garanzia e di adeguare le modalità di funzionamento del mercato elettrico italiano agli standard internazionali. L’allineamento delle tempistiche dei pagamenti a quelle degli altri mercati risponderebbe anche alle esigenze nate con il processo, oramai avviato, di integrazione dei mercati europei.
 
Si rappresenta nel seguito l’attuale sistema regolazione dei pagamenti utilizzato sul mercato elettrico e sulla PCE e la proposta di modifiche, che il GME sottopone alla consultazione dei soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.4, e 4 del Testo integrato medesimo e ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, e 4 del Regolamento della PCE.
  
2.      Attuale sistema di regolazione dei pagamenti
 
Le attuali regole sul sistema di regolazione dei pagamenti prevedono che il GME determini, per ciascun operatore e per ogni periodo di fatturazione, la posizione netta, debitrice o creditrice, sulla base delle fatture inviate/ricevute dal GME in qualità di controparte, e riceva/effettui i pagamenti di tali saldi. Pertanto ai fini dei pagamenti la posizione netta a credito/debito di ciascun operatore è determinata, per ciascun mercato, sulla base delle transazioni di acquisto/vendita concluse o registrate sui mercati stessi e che hanno ad oggetto periodi di consegna compresi nello stesso periodo di fatturazione. Il periodo di fatturazione, sia per il mercato elettrico che per la PCE, è pari al mese di calendario (mese m).
La tempistica dei pagamenti sul mercato elettrico è stata definita, in considerazione del ruolo svolto dall’AU sul mercato elettrico, in modo coerente con quanto previsto nel Testo Integrato Vendita – TIV (delibera 156/07 dell’AEEG)[1] relativamente al periodo di fatturazione e regolazione delle partite economiche derivanti dalla cessione dell’energia ai distributori da parte dell’AU.
Nel dettaglio il ciclo dei pagamenti, attualmente vigente sul MPE e sulla PCE, prevede le seguenti tempistiche:
  • entro il 14° giorno del mese m+1 il GME rende disponibili le comunicazioni con l’indicazione delle valorizzazioni delle partite economiche relative al periodo di fatturazione precedente a quello in corso;
  • entro il 6° giorno lavorativo del mese m+2 sono rese disponibili le fatture;
  • entro il 10° giorno lavorativo del mese m+2 il GME invia agli operatori il saldo tra fatture attive e passive;
  • entro il 15° giorno lavorativo del mese m+2 i debitori netti effettuano i pagamenti a favore del GME;
  • il 16° giorno lavorativo del mese m+2 l’AU effettua i pagamenti a favore del GME ed il GME effettua i pagamenti a favore degli operatori creditori.
Sul MTE il ciclo dei pagamenti è più breve, infatti, i pagamenti vengono regolati il 15° ed il 16° giorno lavorativo del mese m+1.
Il sistema descritto implica che il debito contratto sul mercato e/o sulla PCE deve essere garantito tramite fideiussione finché non viene effettuato il pagamento. Pertanto più lungo è il ciclo dei pagamenti maggiore sarà l’importo che dovrà essere garantito tramite fideiussioni a prima richiesta.
Ne consegue che la riduzione del ciclo dei pagamenti, implicando una riduzione del debito netto da garantire, va incontro alle esigenze più volte manifestate dagli operatori di rendere il sistema delle garanzie meno oneroso.
Inoltre, in un’ottica di integrazione dei mercati europei, la durata del ciclo dei pagamenti del mercato italiano potrebbe essere una barriera allo sviluppo del market coupling. Infatti se confrontiamo le modalità di liquidazione prevalenti sui principali mercati elettrici a pronti europei, emerge un evidente disallineamento del ciclo dei pagamenti vigente in Italia. In particolare in alcuni mercati, come ad esempio il mercato francese e quello tedesco, la liquidazione delle partite economiche avviene giornalmente, in altri, i pagamenti sono eseguiti con cadenza settimanale. 
Tutto ciò considerato si ritiene opportuno proporre una modifica che consenta la riduzione delle tempistiche dei pagamenti.
 
3.      Sistema di Regolazione dei pagamenti: proposta di modifica
 
Considerate le attuali tempistiche di pagamento del mercato italiano che prevedono un ciclo dei pagamenti di circa 80 giorni, l’obiettivo da perseguire nel medio periodo è l’allineamento alle tempistiche dei mercati europei dell’energia. Pertanto, si propone di ridurre il ciclo dei pagamenti in due fasi.
In una prima fase, il ciclo dei pagamenti, attualmente vigente per il MPE e la PCE potrebbe essere allineato a quello adottato per MTE; in una seconda fase, si potrebbe procedere alla riduzione delle tempistiche di pagamento a una settimana (o inferiore alla settimana) mantenendo un periodo di fatturazione mensile. La fattibilità di un ciclo dei pagamenti settimanale è subordinata alle modifiche del quadro normativo relativo alle norme applicabili al sistema di garanzia e pagamenti, nonché alla normativa fiscale applicabile alle contrattazioni concluse sui mercati gestiti dal GME.

Nella prima fase il periodo di fatturazione resterebbe pari al mese (m), mentre la regolazione dei pagamenti dovrebbe avvenire, per ciascun mercato, con le seguenti tempistiche:

  • entro il 4° giorno del mese m+1 il GME rende disponibili le comunicazioni con l’indicazione delle valorizzazioni delle partite economiche relative al periodo di fatturazione precedente a quello in corso;
  • entro il 6° giorno lavorativo del mese m+1 sono rese disponibili le fatture;
  • entro 10° giorno lavorativo del mese m+1 il GME invia agli operatori il saldo tra fatture attive e passive;
  • il 15° giorno lavorativo del mese m+1 i debitori netti effettuano i pagamenti a favore del GME;
  • il 16° giorno lavorativo del mese m+1 il GME effettua i pagamenti a favore degli operatori creditori netti.
Nella seconda fase, che può essere avviata solo a seguito di un cambiamento nel quadro normativo, la regolazione dei pagamenti sarebbe ridotta portandola ad un ciclo settimanale, pur mantenendo il periodo di fatturazione pari al mese di calendario:
  • Il 1° giorno lavorativo (g) di ogni settimana sono resi disponibili i saldi relativi al debito o credito netto relativo alle partite economiche afferenti i periodi rilevanti compresi nella precedente settimana;
  • Il giorno lavorativo successivo al giorno g i debitori netti effettuano i pagamenti a favore del GME relativi alla settimana precedente;
  • Il 2° giorno lavorativo successivo al giorno g il GME effettua i pagamenti a favore degli operatori creditori netti relativi alla settimana precedente.
In alternativa, qualora si ritenga opportuno implementare un ciclo dei pagamenti giornaliero, i pagamenti relativi ad ogni giorno della settimana dovrebbero essere effettuati da parte degli operatori debitori netti il 2° giorno lavorativo successivo al giorno di consegna, e da parte del GME nei confronti degli operatori creditori netti il 3° giorno lavorativo successivo al giorno di consegna. 
Relativamente alla fatturazione, le fatture attive e passive relative alle partite economiche derivanti dalle transazioni in acquisto/vendita che hanno ad oggetto i periodi rilevanti appartenenti a ciascun periodo di fatturazione (m), saranno rese disponibili entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo (m+1).
 
Nell’ipotesi di implementazione del ciclo settimanale/giornaliero, l’importo delle fideiussioni deve coprire il controvalore complessivo delle transazioni concluse e non ancora regolate. In particolare, ai fini dei controlli di congruità, l’importo delle fideiussioni presentate dall’operatore deve coprire, per ciascuna settimana/giorno:
  • Per MGP/MA l’eventuale debito netto che l’operatore contrae durante il ciclo dei pagamenti, maggiorato dell’eventuale debito relativo ai giorni non ancora oggetto di regolazione dei pagamenti;
  • Per MTE/PCE l’eventuale debito netto derivanti da transazioni aventi ad oggetto periodi consegna appartenenti alla medesima settimana/giorno, maggiorato dell’eventuale debito netto relativo alle settimane/giorni non ancora oggetto di regolazione dei pagamenti. 
Si sottolinea che, al fine di semplificare la gestione del ciclo dei pagamenti, il GME ha già implementato una piattaforma denominata ME_Settlement che ha consentito l’automatizzazione di alcune operazioni relative all’invio/ricezione delle comunicazioni e delle fatture. Pertanto gli impatti organizzativi sugli operatori, che dovranno adeguare le proprie procedure contabili e amministrative sulla base delle differenti tempistiche proposte, dovrebbero essere ridotti.
 
Spunto di consultazione n.1: Si condivide la necessità di ridurre il ciclo dei pagamenti? In caso di risposta negativa, per quali motivi?
Spunto di consultazione n.2: Considerato il ruolo svolto dall’AU sul mercato dell’energia elettrica, si ritiene che la riduzione del ciclo dei pagamenti possa avere un impatto sui prezzi del mercato elettrico e di quale estensione? 
Spunto di consultazione n.3 Si ritiene che la prima fase possa essere implementata a partire da marzo 2009? Se non si condivide la data di avvio proposta, quale si ritiene siano i tempi necessari per dare inizio alla prima fase di riduzione del ciclo dei pagamenti e per quali motivi?
Spunto di consultazione n.4: Nella seconda fase quale, tra quello settimanale e quello giornaliero, si ritiene sia il ciclo dei pagamenti maggiormente rispondente alle esigenze manifestate e per quali motivi?
Spunto di consultazione n.5: Qualora vi siano le necessarie modifiche al quadro normativo si  ritiene che la seconda fase possa essere implementata a partire da gennaio 2010? In caso di risposta negativa quali si ritiene siano i tempi necessari per raggiungere il traguardo finale e per quali motivi?
 
 
I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire eventuali loro osservazioni entro il 4 gennaio 2009 con le seguenti modalità:
- tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica consultazione@mercatoelettrico.org
- tramite telefax al numero 06.8012.4524
 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri:
 
06.8012.4974 (Direzione Mercati)
06.8012.4529 (Unità Legale e Regolazione)


[1] La stessa tempistica dei pagamenti era prevista nella delibera 05/04 dell’AEEG.


Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
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