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10/10/2018
Deliberazione 501/2018/R/EFR – Approvazione delle modifiche al Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica
Si informano gli operatori che l’ARERA con deliberazione 501/2018/R/EFR ha approvato la nuova versione del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: Regolamento del Registro TEE) modificato dal GME, al fine di dare attuazione a quanto disposto ai punti 3. e 4. della Deliberazione 487/2018/R/EFR.

Le modifiche apportate hanno ad oggetto l’introduzione della definizione di “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”, prevista dall’articolo 3 dell’Allegato A alla Deliberazione 487/2018/R/EFR, nonché:

-  i criteri di determinazione di tale prezzo, corrispondenti:

o  in prima applicazione - ovvero per il periodo compreso tra la data odierna di entrata in vigore della nuova versione del Regolamento del Registro TEE e la fine del corrente mese - ai criteri stabiliti dall’articolo 7 dell’Allegato A  alla medesima Deliberazione;

o  a regime, ai criteri stabiliti dal medesimo articolo 3 dell’Allegato A della richiamata Deliberazione; http://

-  le tempistiche con le quali procedere alla pubblicazione di tale prezzo rilevante, della relativa quantità rilevante e dell’intervallo di prezzo funzionale alla determinazione del prezzo di riferimento, che verrà effettuata dal GME sul proprio sito internet entro il secondo giorno lavorativo di ciascun mese (dati riferiti al mese precedente).


Le modifiche di cui sopra includono altresì la previsione di incremento della frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 8, comma 8.1, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento (i.e. le quantità registrate, a livello aggregato; il prezzo minimo e il prezzo massimo; il prezzo medio ponderato per le quantità registrate).
In particolare, in adempimento di quanto disposto dall’ARERA con la citata Deliberazione 487/2018/R/EFR, è stato previsto che la pubblicazione di dette informazioni avvenga due volte al mese, in luogo di una sola volta come originariamente previsto, e, segnatamente, secondo la seguente tempistica:

-  entro il secondo giorno lavorativo di ogni mese (dati riferiti al mese precedente);

-  entro due giorni lavorativi successivi al giorno 15 di ogni mese (dati riferiti al periodo che intercorre dal giorno 1 al giorno 15 del medesimo mese).


La nuova versione del Regolamento del Registro TEE entra in vigore in data odierna, a seguito della relativa pubblicazione sul sito internet del GME.

A completamento, si informa altresì che il GME, in data odierna ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione “Esiti dei mercati e statistiche” il valore dell’intervallo di cui all’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla medesima Deliberazione 487/2018/R/EFR. 


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