Le compravendite sul mercato dei CIC sono qualificate prestazioni di servizio, la cui assoggettabilità all’IVA dipende dal luogo in cui è
stabilito l’operatore acquirente, ai sensi dell’articolo 7ter del D.P.R. 633/72.
Le transazioni con controparti stabilite in Italia verranno fatturate dal GME agli operatori italiani, ovvero da questi ultimi al GME:
1) senza applicazione dell’IVA qualora oggetto della compravendita siano CIC emessi per l’immissione in consumo di biometano. Sarà il soggetto acquirente ad applicare il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera d-ter) del D.P.R. 633/72;
2) con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria qualora oggetto della compravendita siano CIC emessi in relazione a biocarburanti diversi dal biometano.
In relazione a quanto rappresentato ai numeri 1) e 2) di cui sopra, si specifica di seguito il trattamento IVA delle seguenti tipologie di CIC:
- CIC biocarburanti:
- qualora emessi in relazione alla produzione di biometano, l’IVA sarà assolta con il meccanismo del reverse charge;
- qualora emessi in relazione a biocarburanti diversi dal biometano, l’IVA sarà assolta secondo le modalità ordinarie;
- CICBMTAV biometano avanzato: l’IVA sarà assolta con il meccanismo del reverse charge;
- CICAV altri biocarburanti avanzati: l’IVA sarà assolta secondo le modalità ordinarie.
Nel caso di vendite effettuate ad operatori esteri comunitari, queste verranno effettuate senza applicazione dell’IVA qualora l’acquirente
sia soggetto passivo di imposta nel proprio Paese. Sarà l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.
Nel caso di vendite effettuate ad operatori extracomunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di imposta ai sensi degli articoli
7ter, comma 1 e 7septies, comma 1 lett. a) del D.P.R. 633/72.
In caso di acquisto sia da operatore comunitario che extracomunitario, il GME riceverà una fattura senza IVA e applicherà l’IVA italiana
mediante il reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.P.R. 633/72.
Corrispettivi GME S.p.A.
I corrispettivi del GME S.p.A. sono qualificati prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito
il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.
Pertanto, il GME emetterà fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto residente in Italia, salvo il caso in
cui il committente italiano sia un esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, nei confronti del
quale verrà emessa una fattura senza IVA.
Viceversa il GME emetterà fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese. Sarà l’operatore,
in questo caso, ad applicare il reverse charge.
Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA.
I Codici Iva del GME
VENDITE GME S.p.A.
VQ = operazione in reverse charge - art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 - inversione contabile per cessione CIC relativi al biometano
V1= vendita imponibile ad aliquota ordinaria per cessione CIC relativi a biocarburanti diversi dal biometano
VE = vendita imponibile aliquota ordinaria alla PA - Scissione dei pagamenti per cessione CIC relativi a biocarburanti diversi dal biometano
VX = vendita imponibile aliquota ordinaria a non PA - Scissione dei pagamenti per cessione CIC relativi a biocarburanti diversi dal biometano
V8 = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
VC = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE
ACQUISTI GME S.p.A.
AQ = operazione in reverse charge - art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 - inversione contabile per acquisto CIC relativi al biometano
AX= operazione imponibile aliquota ordinaria - Scissione dei pagamenti per acquisto CIC relativi a biocarburanti diversi dal biometano
A7 = cessione UE non soggetta ad IVA art. 44 Dir. 2006/112/CE e Articolo 196 della Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
A8 = cessione extraUE non soggetta ad IVA art. 44 Dir. 2006/112/CE e Articolo 196 della Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE
CORRISPETTIVI GME S.p.A.
V1 = vendita imponibile ad aliquota ordinaria
V3 = cessioni ai cosiddetti "esportatori abituali" non imponibili ad IVA ex art. 8 DPR 633/72
VE = vendita imponibile aliquota ordinaria alla PA - Scissione dei pagamenti
VX = vendita imponibile aliquota ordinaria a non PA - Scissione dei pagamenti
V8 = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge UE
VC = operazione non soggetta ad IVA art. 7ter D.P.R. 633/72 – art. 44 Dir. 2006/112/CE reverse charge ExtraUE
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