Nell’ambito della promozione dell’utilizzo dei biocarburanti nei trasporti, a partire dal 2006, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel
territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e di altri specifici carburanti rinnovabili.
I soggetti obbligati possono assolvere, in tutto o in parte, al proprio obbligo, anche attraverso l’acquisto dell'equivalente quota di “Certificati
di Immissione in Consumo di biocarburanti (CIC)”, rilasciati in favore dei soggetti che immettono in consumo biocarburanti, introdotti nel sistema
nazionale dal D.M. 29 aprile 2008, n. 110.
Le competenze per il rilascio di tali certificati e per le verifiche di adempimento sono attualmente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico
il quale, per l’esercizio delle competenze operative e gestionali, si avvale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Con D.M. 10 ottobre 2014, come successivamente modificato
ed integrato dal D.M. 2
marzo 2018 (Decreto Biometano) sono state aggiornate le condizioni ed i criteri di assolvimento dell’obbligo, nonché quelle di riconoscimento dei
CIC, prevedendo, tra l’altro:
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il riconoscimento di un numero di certificati differenziato sulla base della tipologia di biocarburante immesso in consumo;
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tra i beneficiari dei certificati, oltre ai soggetti sottoposti all’obbligo di immissione in consumo, anche i produttori di biometano, di
biometano avanzato ovvero di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
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che la contrattazione dei CIC possa avvenire, oltre che sul portale informatico BIOCAR, anche nell'ambito di un’apposita sede di scambio
organizzata dal GME.
I CIC negoziabili sul mercato organizzato del GME, denominato Mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (MCIC)
sono di tre tipologie:
1. |
“CIC biocarburanti”, classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l’immissione in consumo di biocarburanti, compreso
il biometano, prodotti a partire da materie prime non riportate nella parte A dell’Allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
numero 28;
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2. |
“CICBMTAV biometano avanzato”, classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l’immissione in consumo di
biometano prodotto a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell’Allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
numero 28;
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3. |
“CICAV altri biocarburanti avanzati”, classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l’immissione
in consumo di biocarburanti avanzati, diversi dal biometano, prodotti a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell’Allegato 1,
parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28.
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Il mercato dei CIC organizzato dal GME garantisce liquidità, trasparenza (i prezzi che si formano sul mercato saranno pubblici e accessibili
a tutti) e sicurezza (il GME opera sul mercato in qualità di CONTROPARTE CENTRALE e garantisce il buon fine delle operazioni).
Le sessioni si svolgono ordinariamente con cadenza mensile, attraverso negoziazione continua. Le date delle sessioni sono pubblicate nella sezione
“Come operare”.
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