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I certificati verdi (CV) costituiscono una forma di incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, secondo quanto
disposto dalla legge 244/07, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino
al 31 dicembre 2007, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili
(certificato verde) per i primi dodici anni di esercizio. La produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a
partire dal 1° gennaio 2008, invece, ha diritto alla certificazione di produzione
da fonti rinnovabili per i primi quindici anni di esercizio.
Il CV è emesso dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE su comunicazione
del produttore e riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
dell’anno precedente o la producibilità attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo
e rappresenta 1 MWh di energia elettrica.
Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di
potenza nominale media annua superiore a 1 MW e a 0,2 MW per gli impianti eolici,
il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando l'energia netta EI riconosciuta
all'intervento effettuato per le costanti, differenziate per fonte, della Tabella
2 della Legge Finanziaria 2008.
La Tabella 2 della Legge Finanziaria è stata aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99
come sotto riportato:
TABELLA 2
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Fonte |
Coefficiente |
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1 Eolica per impianti di taglia superiore a
200 KW |
1,00 |
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1 bis Eolica offshore
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1,50 |
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3 Geotermica
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0,90 |
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4 Moto ondoso e maremotrice |
1,80 |
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5 Idraulica diversa da quella del punto precedente |
1,00 |
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6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse
da quelle di cui al punto successivo |
1,30 |
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7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola,
allevamento e forestale da filiera corta |
1,80 |
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi
di depurazione e biogas diversi da quelli
del punto precedente |
0,80 |
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 18/12/2008 il GSE provvede, per gli
impianti IAFR aventi diritto, a effettuare i conguagli, ovvero a emettere i certificati
verdi aggiuntivi, in applicazione dei coefficienti moltiplicativi indicati nella
tabella di cui sopra.
Il d. lgs. 79/99, art. 11, prevede inoltre che, dal 2002, produttori e importatori
di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere
ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell’energia elettrica prodotta o
importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno.
L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV relativi alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.
A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti
rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata incrementata dello
0,35% annuo. Nel periodo 2007-2012, la quota è incrementata dello 0,75% annuo.
Il
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “di attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” prevede
che la quota di obbligo per i produttori e importatori da fonti convenzionali di
immettere in rete una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili (art.
11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), pari al 7,55% per
il 2012, si riduce linearmente a partire dal 2013 fino ad azzerarsi per l’anno 2015.
Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre
2012, la produzione verrà incentivata sulla base di criteri generali che dovranno
assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, inoltre,
la durata dell’incentivo sarà pari alla vita media utile della specifica tecnologia
dell’impianto.
L’incentivo dovrà essere costante per tutto il periodo di incentivazione e dovrà
essere assegnato tramite contratti di diritto privato con il GSE:
- l’entità dell’incentivo, per gli impianti al di sotto di una certa soglia, che sarà
diversa da fonte a fonte e comunque non inferiore ai 5 MW elettrici, sarà differenziato
per le diverse tecnologie e sarà pari a quello in vigore nel momento in cui l’impianto
entrerà in funzione;
- per gli impianti di taglia superiore alla soglia di cui al punto precedente, l’incentivo
verrà determinato attraverso delle aste al ribasso, ciascuna relativa ad un contingente
di potenza da installare per ciascuna fonte o tecnologia, organizzate dal GSE.
Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV. Possono partecipare al mercato dei
CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori
di energia elettrica, i clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni
di consumatori e utenti, ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento
della qualifica di operatore di mercato.
Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME garantisce:
liquidità: il GSE, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 24 ottobre 2005, offrirà
i certificati verdi emessi a proprio favore sul mercato organizzato dal GME;
trasparenza: i prezzi che si formeranno sul mercato saranno pubblici e accessibili
a tutti;
sicurezza: il GME opera sul mercato in qualità di CONTROPARTE CENTRALE e
garantisce il buon fine delle operazioni.
Le sessioni si svolgono usualmente con cadenza settimanale, attraverso negoziazione
continua. Le date delle sessioni sono pubblicate nella sezione “Come operare”.
Per ulteriori informazioni visualizzare la Guida GME-APER "Fonti rinnovabili: guida
alla vendita dell'energia e agli incentivi". Scarica la guida
(aggiornata al 2009)
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